Adottato dall’Assemblea ordinaria nella seduta del 30 settembre 2019

INDICE

 

- PARTE GENERALE – SEZIONE PRIMA

 

  1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

     

 

 

- PARTE SPECIALE – SEZIONE SECONDA

 

  1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GMDE S.R.L.

     

 

 

SEZIONE TERZA

 

  1. ORGANISMO DI VIGILANZA (COMPLIANCE OFFICERS)

     

 

 

SEZIONE QUARTA

 

  1. SISTEMA DISCIPLINARE

     

 

 

SEZIONE QUINTA

 

  1. DIFFUSIONE DEL MODELLO

     

 

 

SEZIONE SESTA

 

  1. WHISTLEBLOWING

     

 

 

SEZIONE SETTIMA

 

  1. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

     

 

 

- PARTE GENERALE -

SEZIONE PRIMA

 

 

  1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

     

 

 

1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti

 

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), è entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300 ed ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, le persone giuridiche e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

 

La forma di responsabilità prevista dalla norma, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, nonostante sia definita “amministrativa” dal legislatore, e rimette al giudice penale l’accertamento dei reati dai quali essa deriva, ed estende all’ente le garanzie proprie del processo penale.

 

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati c.d. presupposto, espressamente indicati nel D.Lgs.231/2001 e commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “soggetti sottoposti”). Al fine di affermare la responsabilità amministrativa dell’ente, il D.Lgs.231/2001, richiede anche l’accertamento della sua colpevolezza. Tale requisito, riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, è da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

 

L’ente non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa allorquando sarà in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione dei reati indicati in decreto, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs.231/2001.

 

 

 

1.2 I reati previsti dal Decreto

 

I reati c.d. presupposto, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs.231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

 

  1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
     

     

 

 

  1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis):
     

     

 

 

  1. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter):
     

     

 

 

  1. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis):
     

     

 

 

 

 

  1. Delitti contro l’industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):
     

     

 

 

  1. Reati societari, introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 61/2002, dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017.D.Lgs. (art. 25-ter):
     

     

 

 

  1. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):
     

     

 

 

  1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25–quater. 1):
     

     

    • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

       

 

 

  1. Delitti contro la personalità individuale, introdotti e/o modificati dalla Legge 228/2003, dalla Legge 38/2006 e dalla Legge 199/2016 (art. 25 quinquies):
     

     

 

 

  1. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies):
     

     

 

 

  1. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:
     

     

 

 

  1. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies):
     

     

 

 

  1. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 231/2007 e dalla Legge 186/2017 (art. 25-octies):
     

     

 

 

  1. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies):
     

     

 

 

  1. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies):
     

     

    • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

       

 

 

  1. Reati ambientali, introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 121/2011 e dalla Legge 68/2015 (art. 25-undecies):
     

     

 

 

  1. Reati in materia di immigrazione, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 e dalla Legge 161/2017 c.d. Codice Antimafia (art. 25-duodecies):
     

     

 

 

 

 

  1. Reato di razzismo e xenofobia introdotto dalla Legge 161/2017 c.d. Codice Antimafia (art. 25-terdecies):
     

     

 

 

1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto

 

Il D.Lgs. 231/2001 prevede un sistema sanzionatorio nel caso vengano commessi i reati ivi elencati e venga accertata la responsabilità dell’ente; in particolare vengono previste le seguenti sanzioni amministrative:

 

Inoltre, vengono previste le seguenti sanzioni interdittive che possono essere comminate solo laddove espressamente previste ed anche eventualmente in via cautelare:

 

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, infine, che al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 15, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

 

 

 

1.4 Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa

 

In base all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, l’ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

 

Pertanto, l’ente può andare esente dalla responsabilità amministrativa prevista dal decreto adottando il modello di organizzazione, gestione e controllo. La mera adozione di tale documento, con delibera dell’organo amministrativo dell’ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

 

Il modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 è considerato efficace quando:

 

Il D.Lgs. 231/2001, con riferimento all’effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, richiede:

 

Si rinvia alla sezione sesta del presente Modello per la materia del c.d. whistleblowing di cui alla Legge 179/2017.

 

 

 

1.5  Le “Linee Guida” di Confindustria

 

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

 

Le Linee Guida per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, predisposte dalle principali associazioni di categoria, tra cui si richiamano in particolare quelle di Confindustria aggiornate alla data del 23 luglio 2014 che sostituisce la precedente versione del 31 marzo 2008, prevedono in generale le seguenti fasi progettuali:

 

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo per garantire l’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono così identificate:

 

Dette Linee Guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte debbano conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

 

Di conseguenza, il presente documento è stato predisposto tenendo in considerazione anche le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e, più in particolare, quelle fornite nelle Linee Guida di Confindustria, adattandole alle peculiarità della società.

 

 

 

- PARTE SPECIALE –

SEZIONE SECONDA

 

 

  1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GMDE S.R.L.

     

 

 

2.1 Finalità del Modello

 

GMDE S.R.L. (di seguito, alternativamente “GMDE” o la “Società”), è società attiva nel settore della Editoria e dell’Industry ed in particolare svolge attività di commercializzazione e di assistenza tecnica, riparazione, assemblaggio e manutenzione di attrezzature hardware; commercializzazione, installazione e assistenza di sistemi software; ricerca, consulenza progettazione e installazione di sistemi di elaborazione dati e immagini; attività di agenzia e procacciamento di affari per prodotti software e hardware.

 

La Società si pone come principale obiettivo uno sviluppo compatibile con i valori fondamentali quali la qualità, professionalità, salute, sicurezza e ambiente. L’attenzione nel migliorare costantemente la soddisfazione del cliente è controllata sistematicamente tenendo conto del “principio di legalità”, secondo cui la Società è chiamata a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, sì che ogni manifestazione di essa sia lecita e conforme alle norme giuridiche.

 

GMDE è consapevole dell’importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, modello che sia idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti; per tali ragioni GMDE ha approvato il presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”), sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari – come successivamente definiti – ad assumere comportamenti corretti e trasparenti e garantire che l’attività della Società sia svolta nel rispetto della legge.

 

Attraverso l’adozione del Modello, GMDE intende perseguire le seguenti finalità:

 


2.2 Finalità del Modello

 

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli Amministratori e per tutti coloro che rivestono, in GMDE, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i dipendenti (ivi compresi quelli con qualifica dirigenziale) e per i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza del management aziendale (di seguito i “Destinatari”).

 

 

 

2.3 Elementi fondamentali del modello

 

Gli elementi fondamentali sviluppati da GMDE nella definizione del proprio Modello possono essere così riassunti:

 

 

 

2.4  Codice Etico e Modello

 

GMDE è da sempre determinata ad improntare lo svolgimento delle proprie attività al rispetto della legalità, pertanto, ha adottato un proprio Codice Etico (di seguito, il “Codice Etico”), che sancisce una serie di regole di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte dei propri organi sociali, dei dipendenti e di tutti coloro che con essa in qualsiasi veste entrino in contatto.

 

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi enunciati nel Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell’ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

 

Il Codice Etico di GMDE, affermando principi etico-comportamentali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisisce rilevanza anche ai fini del Modello e ne diventa un elemento complementare e ciò pur costituendo un documento avente una sua valenza autonoma.

 

 

 

2.5 Percorso Metodologico di definizione del Modello: mappatura delle Aree di attività a rischio-reato - processi strumentali e di gestione

 

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

 

Di conseguenza, GMDE ha proceduto ad effettuare una approfondita analisi delle proprie attività aziendali, prendendo anzitutto in considerazione la propria struttura organizzativa riflessa nel proprio organigramma.

 

Successivamente, la Società ha proceduto all’analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività del settore aziendale di relativa competenza.

 

I risultati dell’attività sopra descritta sono stati successivamente raccolti in una scheda descrittiva, denominata “Matrice delle Attività a Rischio–Reato ex D.Lgs. 231/2001” (“Matrice”), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati ricompresi nel Decreto identificati nell’ambito delle attività di GMDE.

 

In particolare, nella Matrice delle attività a Rischio-Reato vengono individuate:

 

Detta Matrice, che forma parte del Modello, è custodita presso la Società ed è disponibile per eventuale consultazione da parte degli Amministratori, dei Sindaci, dell’Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato dalla Società a prenderne visione.

 

In considerazione delle attività caratteristiche della Società, le aree identificate hanno fatto emergere un possibile rischio di commissione dei seguenti reati previsti dal Decreto agli artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione), art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata), art. 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione), art. 25-bis 1 (Delitti contro l’industria e il commercio), art. 25- ter (c.d. reati societari), art. 25-septies (Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro), art. 25-octies (Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita), art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore), art. 25- decies (Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria), art. 25- undecies (c.d. Reati ambientali).

 

Non si sono, invece, ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione di altre fattispecie di reato ricomprese dal Decreto e, in particolare, dei reati di cui Art. 25 quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), Art. 25 sexies (Abusi di mercato) in quanto applicabile solo alle società quotate nei mercati regolamentati, né si sono ravvisati profili di rischio in merito agli altri reati non espressamente menzionati appena sopra, comunque ricompresi negli articoli citati del D.Lgs. 231/2001 ma non menzionati nella Matrice.

 

Per quanto non si possa escludere tout court, il rischio potenziale di commissione di tali reati è stato ritenuto estremamente remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto dal rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico aziendale, che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili e risulta idoneo a presidiare il rischio di commissione di detti reati attraverso l’enunciazione dei principi etici di legalità, trasparenza e correttezza.

 

Si rinvia alla Matrice per l’individuazione in concreto delle attività e degli uffici a rischio reato.

 

 

 

2.6 Sistema di controllo interno

 

Nella predisposizione del Modello, GMDE ha tenuto in considerazione il sistema di controllo interno esistente, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto e identificati come potenzialmente realizzabili nelle aree di attività della Società.

 

L’attuale sistema di controllo interno di GMDE, inteso come processo attuato al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione delle attività sociali corretta e sana, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 

Tutto il personale, nell’ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo, costituito dall’insieme delle attività di verifica che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

 

La Società ha attribuito il compito di verifica dell’applicazione degli elementi e principi del sistema di controllo, nonché della loro adeguatezza, ai responsabili delle unità organizzative aziendali, che sono chiamati a interfacciarsi con l’Organismo di Vigilanza, affinché lo stesso sia informato di eventuali modifiche introdotte nell’organizzazione o nelle attività aziendali, e al quale potranno essere formulati pareri ovvero richieste di indicazioni di principio e di orientamento.

 

 

 

2.7 Regole comportamentali di carattere generale

 

Di seguito sono declinate le regole comportamentali di carattere generale che devono essere osservate dai Destinatari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati associati alle attività aziendali.

 

La violazione di dette regole legittima GMDE all’applicazione delle misure sanzionatorie previste nella Sezione Quarta del presente Modello.

 

 

 

Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti (artt. 24 e 25 D. Lgs 231/2001)

 

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo e per conto o nell’interesse di GMDE, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito, “Rappresentanti della Pubblica Amministrazione”). Sicuramente coinvolti nelle attività che possono dare origine a reati in questione sono la Direzione aziendale, l’RSPP, l’ufficio vendite, l’ufficio risorse e sviluppo e l’ufficio amministrazione.

 

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

 

In particolare, è fatto loro divieto di:

 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti sono gestiti esclusivamente dalle persone autorizzate.

 

E’ fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di GMDE, intrattengano rapporti con l’Autorità giudiziaria o le Forze dell’Ordine (nell’ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima disponibilità e collaborazione.

 

In caso di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

 

 

 

Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di criminalità informatica introdotti dalla L. 48/2008 (art. 24 bis D. lgs 231/2001)

 

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo e per conto o nell’interesse di GMDE, sono incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni e dei client, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale ovvero a tutti coloro che abbiano accesso anche solo temporaneo a sistemi appartenenti a fornitori o clienti di GMDE:

 

la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (fisici e logici). Il personale:

 

 

 

Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1 D. Lgs 231/2001)

 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati contro l’industria e il commercio di cui all’art. 25 bis. 1 del D.Lgs. 231/2001. Sicuramente coinvolti in tali attività sono la Direzione aziendale, l’area tecnica e l’ufficio vendite:

 

 

 

Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati societari introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 61/2002, dalla Legge 262/2005 e dalla Legge 69/2015 (art. 25 ter D. Lgs 231/2001)

 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati societari di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001. Sicuramente coinvolti nelle attività che potrebbero comportare la commissione di un reato societario sono la Direzione aziendale, l’ufficio risorse e sviluppo, l’area tecnica e l’ufficio amministrazione.

 

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

 

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

 

 

 

Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati colposi introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies D. lgs 231/2001)

 

La Società svolge la propria attività presso gli uffici localizzati in Agrate Brianza.

 

In ragione dell’attività svolta, la Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei comunque minimi rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede e in tutti gli ambienti di lavoro ed anche presso i clienti, sotto sua diretta responsabilità, richiedendo, ad ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro di GMDE di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle funzioni assegnate, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”).

 

In particolare per un’effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta:

 

La violazione delle regole, aziendali e normative, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, costituiscono violazione del Modello e pertanto illecito disciplinare sanzionabile dalla Società.

 

Con specifico riferimento alla gestione della tematica Salute e Sicurezza, si rileva quanto segue con riferimento all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008:

 

  1. L’attività di “valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione” è garantita dal Documento di Valutazione dei Rischi conforme alle prescrizioni del D. Lgs 81/2008.

     

  2. La “attività di informazione e formazione dei lavoratori” è garantita da un programma della formazione del personale.

     

  3. L'attività di "vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro" è svolta in generale dal Datore di Lavoro.

     

 

 

Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita, introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e dalla Legge 186/2014 (art. 25 octies D.Lgs 231/2001)

 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita di cui all’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

 

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

 

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

 

 

 

Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore introdotti dalla Legge 99/2009 (Art. 25 novies D. Lgs 231/2001)

 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto al reato di utilizzo abusivo del software che integra una violazione del diritto d’autore penalmente rilevante ex art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

 

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

 

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

 

 

 

Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009 (Art. 25 decies D. Lgs 231/2001)

 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria di cui all’art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

 

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

 

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

 

 

 

Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati ambientali introdotti e/o modificati dal D.Lgs. 121/2011 e dalla Legge 68/2015 (Art 25 undecies D. Lgs 231/2001)

 

In ragione dell’attività svolta, la Società ritiene che vi sia un basso rischio che vengano commessi i reati contemplati nel titolo sorpa indicati, tuttavia, la stessa GMDE è cosciente della primaria importanza della tutela dell’ambiente ed ha piena consapevolezza dei rischi ad esso associati.

 

La Società è attenta nel promuovere la diffusione di una cultura dell’ambiente e degli aspetti ambientali significativi ad esso correlati a tutti i livelli organizzativi e funzionali, nell’adottare adeguate politiche aziendali volte alla salvaguardia dell’ambiente e al risparmio energetico, nonché nell’incentivare comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia ambientale.

 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

 

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

 

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

 

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

 

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l’Organismo di Vigilanza.

 

 

 

 

 

Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di Criminalità organizzata, terrorismo e transazionali (art. 24-ter e art. 25-quater D. Lgs 231/2001, e art. 10 della Legge 146/2006).

 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati trattati nel presente paragrafo (art. 24 ter, art. 25 quater D.Lgs 231/2001 e Art. 10 della Legge 146/2006).

 

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

 

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

 

 

 

SEZIONE TERZA

 

 

La Responsabilità Amministrativa degli Enti
ORGANISMO DI VIGILANZA (COMPLIANCE OFFICER)

L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell’esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull’osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all’ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

 

La GMDE ha preso atto delle Linee Guida in precedenza richiamate e della circostanza che il Decreto consente di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva dell’Organismo, considerando la necessità dell’effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell’ente. L’Organismo deve inoltre svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell’ente, collocato in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione ed all’Assemblea e pertanto svincolato da ogni rapporto gerarchico con qualunque organo societario.

 

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, l’Assemblea della Società ha istituito un Organismo di Vigilanza (organo denominato “Compliance Officer”), a struttura monocratica, costituito da 1 componente, per svolgere, in completa autonomia ed indipendenza, finanziaria e logistica, la funzione di controllo della Società.

 

Il componente dell’Organismo di Vigilanza riferisce sulla propria attività direttamente in Assemblea. La nomina di un nuovo componente non comporta la necessità di redazione ed approvazione di un nuovo Modello.

 

In particolare, la composizione dell’Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

 

 

 

3.1 Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza

 

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

 

Nello svolgimento di dette attività, l’Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

 

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l’Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

 

-   autonoma iniziativa, controllo e indipendenza

 

Su eventuale richiesta dell’Organismo di Vigilanza, l’Assemblea assegna allo stesso un budget di spesa adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse; l’Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere.

 

 

 

3.2 Durata in carica, decadenza e revoca

 

Il componente dell’Organismo di Vigilanza resta in carica per un triennio, rinnovabile con apposita delibera. Egli viene scelto tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con i Consiglieri di Amministrazione.

 

Possono essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza sia dipendenti della Società che professionisti esterni.

 

I compensi del componente dell’Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni allo stesso, non integrano ipotesi di conflitto di interessi.

 

In caso di interdizione, inabilitazione, condanna della Società per uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, il componente dell’Organismo di Vigilanza decade automaticamente dalla propria carica e l’Assemblea nomina immediatamente un nuovo componente dell’Organismo di Vigilanza, anche provvisorio.

 

L’Assemblea può revocare, con delibera, il componente dell’Organismo di Vigilanza in ogni momento, ma solo per giusta causa, che dovrà essere motivata e provata con apposita delibera. Tale deliberazione potrà essere impugnata, nei modi ordinari, da chiunque vi abbia interesse; in quel caso, il Tribunale provvederà alla nomina del componente dell’Organismo di Vigilanza provvisorio. L’Organismo di Vigilanza, comunque, resta in carica, anche se revocato, fino alla nomina di un nuovo Organismo con gli ordinari poteri di verifica e controllo.

 

Il componente che abbia un rapporto di lavoro subordinato con la Società decade automaticamente dall’incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

 

Costituiscono causa di decadenza dell’Organismo di Vigilanza:

 

Costituiscono invece giusta causa di revoca dei componenti:

 

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

 

Il componente può rinunciare in ogni momento all’incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R.

 

L’Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l’espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso all’Assemblea per la relativa presa d’atto.

 

 

 

3.3 Reporting dell’Organismo di Vigilanza

 

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l’Organismo di Vigilanza comunica direttamente all’Assemblea della Società.

 

Segnatamente, l’Organismo di Vigilanza riferisce all’Assemblea lo stato di fatto sull’attuazione del Modello e gli esiti dell’attività di vigilanza svolta, attraverso una relazione scritta a cadenza almeno annuale, relazione nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l’implementazione del Modello.

 

L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione della Società; a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l’opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l’efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

 

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l’Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

 

 

 

3.4 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

 

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l’istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni aziendali, diretti a consentire all’Organismo lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

 

A tale proposito devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

 

-   su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dall’Organismo di Vigilanza e da quest’ultimo formalmente richiesti alle Funzioni aziendali (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall’Organismo medesimo

 

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto e del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo (c.d. segnalazioni).

 

Inoltre, nell’assumere le informazioni, l’Organismo di Vigilanza deve assicurare l'anonimato della notizia, qualora vi sia il fondato timore che vi possano essere ritorsioni a danno dell'informatore. In ogni caso, le notizie e le informazioni raccolte sono conservate nel libro dei verbali, a cura dell’Organismo di Vigilanza e non possono essere divulgate a soggetti diversi dall'Autorità Giudiziaria e dagli Amministratori della Società.

 

È espressamente vietato, in ogni caso, distruggere, alterare o modificare in tutto o in parte le comunicazioni rivolte all’Organismo di Vigilanza.

 

I Destinatari devono riferire con tempestività, riservatezza e per iscritto all’Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto, del Modello e/o del Codice Etico, nonché specifiche fattispecie di reato di cui abbiano conoscenza.

 

A tal fine la trasmissione delle segnalazioni potrà essere effettuata tramite un indirizzo di posta elettronica dedicato (dlgs231@gmde.it) o direttamente al fax personale del componente dell’OdV che viene comunicato a tutti i dipendenti durante l’attività di formazione ovvero tramite lettera riservata personale indirizzata all’OdV presso la sede della società.

 

L’OdV, fatti salvi gli obblighi di legge, avrà cura di garantire la massima riservatezza dei segnalanti, al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

 

L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

 

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

 

L’Organismo, con il supporto della Società, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni, dandone comunicazione alle Funzioni aziendali tenute al relativo invio.

 

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall’Organismo di Vigilanza – ed allo stesso pervenute - nell’espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall’Organismo.

 

 

 

SEZIONE QUARTA

SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l’efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell’esimente dalla responsabilità amministrativa.

 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un’ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

 

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore.

 

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

 

  1. comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni

     

  2. comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tali da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto preordinati in modo univoco a commettere un reato.

     

L’Assemblea promuove l’applicazione delle sanzioni disciplinari indicate nel Modello, previa comunicazione al Compliance Officer. L’Assemblea si attiva affinché venga instaurato dagli organi competenti il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni; il procedimento deve svolgersi nel contradditorio con il responsabile della violazione e nel rispetto del diritto di difesa.

 

 

 

4.1 Sanzioni per il personale dipendente

 

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all’art. 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

 

L’inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

 

Più in particolare, l’adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell’obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal CCNL.

 

Al personale dipendente sono previste, in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano, le seguenti sanzioni:

 

  1. rimprovero verbale (che non necessita di preventiva contestazione)

     

  2. rimprovero scritto

     

  3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione oraria

     

  4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni

     

  5. licenziamento disciplinare.

     

 

 

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

 

La Società non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL per le singole fattispecie.

 

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

 

L’esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello e dei principi etici deveessere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

 

 

 

4.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti

 

L’inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e dei principi stabiliti nella documentazione etica adottata dalla Società, determina l’applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto del codice civile, nonché dell’art. 7 della Legge 300/1970.

 

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

 

  1. rimprovero verbale (che non necessita di preventiva contestazione)

     

  2. rimprovero scritto

     

  3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione oraria

     

  4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni

     

  5. licenziamento disciplinare.

     

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

 

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

 

 

 

4.3 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza

 

L’inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza della Società - delle disposizioni del Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, e dei principi stabiliti nella documentazione etica adottata dalla Società, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall’applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

 

 

 

4.4 Misure nei confronti degli amministratori

 

In caso di violazione accertata del Modello o dei principi etici da parte di uno o più amministratori, l’Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l’Assemblea, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

 

In particolare, nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori, l’Assemblea può procedere direttamente, in base alla entità e gravità della violazione commessa, all’irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

 

In caso di violazioni del Modello, da parte di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) sono adottate dall’Assemblea dei Soci.

 

 

 

SEZIONE QUINTA

DIFFUSIONE DEL MODELLO

 

 

La Società, consapevole dell’importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire l’informativa ai Destinatari in merito all’adozione del Modello e del Codice Etico, nonché la divulgazione dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, delle prescrizioni del Modello e delle regole comportamentali del Codice Etico.

 

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività identificate a rischio-reato. In ogni caso, l’attività di formazione viene erogata in modo differenziato nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione di GMDE.

 

L’attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che vengano, di volta in volta, inserite nell’organizzazione. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell’assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

 

Con riguardo alla diffusione interna del Modello e del Codice Etico, GMDE si impegna a:

 

Con specifico riferimento ai soggetti terzi, sono fornite a questi ultimi (fornitori, distributori, consulenti e altri partner commerciali) tramite il sito web informative sull’adeguamento della Società alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e sull’adozione della documentazione in ambito etico.

 

Il Modello deve ricevere massima diffusione, mediante la messa a disposizione sul sito dell’azienda e in forma cartacea presso l’Ufficio Personale.

 

 

 

SEZIONE SESTA

WHISTLEBLOWING

 

Il c.d. whistleblowing è un termine di lingua inglese che identifica un individuo che denuncia alle autorità attività illecite    o fraudolente all'interno della pubblica amministrazione, di un'organizzazione pubblica o privata o di un'azienda. Le rivelazioni o denunce possono concernere violazione di leggi o regolamenti (anche e soprattutto concernenti le varie forme di corruzione), oppure gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica. Gli individui possono denunciare le condotte illecite o pericoli di cui sono venuti a conoscenza all'interno dell'organizzazione di appartenenza,all'Autorità Giudiziaria o renderle pubbliche attraverso i media o le associazioni ed enti. Spesso i whistleblower si espongono singolarmente a ritorsioni, rivalse, azioni vessatorie, da parte dell’ente o azienda destinataria della segnalazione, venendo sanzionati disciplinarmente, licenziati o minacciati fisicamente.

 

Allo scopo di promuovere le denunce per innalzare il livello di onestà e moralità della collettività, e di proteggere i whistleblowers, la Legge 179/2017 (intitolata Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), ha previsto che le aziende pubbliche e private si dotino di un sistema di gestione delle segnalazioni che prevedano:

 

In attuazione dei suesposti principi, la GMDE s.r.l. si è dotata di un sistema di segnalazione informatizzato costituito da uno spazio dedicato (“L. 179/2017 Segnalazioni di reati o irregolarità con tutela degli autori”) in una pagina (“contattaci”) sul sito aziendale (www.gmde.it) che prevede la schermatura del mittente. In tal modo l’anonimato del segnalante viene garantito.

 

Qualora, nonostante questo accorgimento, l’identità del segnalante venisse scoperta, viene fatto divieto di porre in essere atti di ritorsione ovvero atti di natura discriminatoria verso il segnalante. Anche a tal proposito è stato emendato il codice etico della Società.

 

Da ultimo, si è provveduto a modificare il codice disciplinare affinché vengano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela dei segnalanti e affinché vengano puniti gli autori di segnalazioni infondate, effettuate con intenzionalità ovvero colpa grave.

 

 

 

SEZIONE SETTIMA

ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

 

 

Costituiscono responsabilità dell’Assemblea, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, l’adozione, l’aggiornamento, l’adeguamento e qualsiasi altra modifica del Modello conseguente a: